Art. 1

Art. 1

In vigore dal 1 lug 2016
La la N-ciclopropil-1,3,5-triazin-2,4,6-triamina (ciromazina) è approvata come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 18, fatte salve le specifiche e le condizioni di cui all'allegato.
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