Art. 2 · Condizioni per determinare la colpa o la negligenza degli Stati membri

Art. 2

Condizioni per determinare la colpa o la negligenza degli Stati membri

In vigore dal 30 giu 2016
Condizioni per determinare la colpa o la negligenza degli Stati membri Criteri indicativi di colpa o negligenza di uno Stato membro: a) lo Stato membro non ha fornito alcuna descrizione, con l'indicazione delle relative date, dei provvedimenti amministrativi e giuridici che ha adottato per recuperare l'importo in questione [o per ridurre o sopprimere il livello del sostegno o per ritirare il documento contenente le condizioni per il sostegno di cui all'articolo 32, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) n. 223/2014 qualora tale ritiro sia oggetto di una procedura distinta]; b) lo Stato membro non ha fornito copia del primo ordine di recupero né degli eventuali ordini di recupero successivi [né ha fornito copia del documento destinato a ridurre o sopprimere il livello del sostegno o a ritirare il documento contenente le condizioni per il sostengo di cui all'articolo 32, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) n. 223/2014 qualora tale ritiro sia oggetto di una procedura distinta]; c) lo Stato membro non ha comunicato la data dell'ultimo pagamento del contributo pubblico al beneficiario dell'operazione in questione né ha fornito una copia della prova di tale pagamento; d) lo Stato membro, dopo aver rilevato l'irregolarità, ha effettuato uno o più pagamenti indebiti al beneficiario in relazione alla parte dell'operazione interessata dall'irregolarità; e) lo Stato membro non ha inviato il documento destinato a ridurre il livello del sostegno o a ritirare il documento contenente le condizioni per il sostegno di cui all'articolo 32, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) n. 223/2014, qualora tale ritiro sia oggetto di una procedura distinta, né ha preso una decisione equivalente entro 12 mesi dal rilevamento dell'irregolarità; f) lo Stato membro non ha avviato la procedura di recupero entro 12 mesi da quando il sostegno è stato definitivamente ridotto o soppresso (a seguito di un procedimento amministrativo o giudiziario oppure con l'accordo del beneficiario); g) lo Stato membro non ha esaurito tutte le possibilità di recupero offerte dal quadro istituzionale e giuridico nazionale; h) lo Stato membro non ha fornito documenti relativi alle procedure di insolvenza e di fallimento, se del caso; i) lo Stato membro non ha risposto alla richiesta di ulteriori informazioni presentata dalla Commissione conformemente all'.
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