Art. 4 · Tempi per la trasmissione delle informazioni per le operazioni in derivati compensati concluse su base bilaterale

Art. 4

Tempi per la trasmissione delle informazioni per le operazioni in derivati compensati concluse su base bilaterale

In vigore dal 29 giu 2016
Tempi per la trasmissione delle informazioni per le operazioni in derivati compensati concluse su base bilaterale 1.   Per le operazioni in derivati compensati concluse tra le controparti su base bilaterale, il partecipante diretto: a) ottiene dal suo cliente le prove relative ai tempi di conclusione dell'operazione presentata per la compensazione; b) assicura che le controparti comunichino alla controparte centrale le informazioni di cui all', paragrafo 2, entro 30 minuti dalla conclusione dell'operazione. 2.   La controparte centrale comunica al suo partecipante diretto le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera b), relative all'operazione entro 60 secondi dal ricevimento di tali informazioni dalle controparti. Il partecipante diretto accetta o non accetta l'operazione entro 60 secondi dal ricevimento delle informazioni dalla controparte centrale. 3.   La controparte centrale accetta o non accetta per la compensazione un'operazione in derivati compensati conclusa su base bilaterale entro 10 secondi dal ricevimento dell'accettazione o della mancata accettazione da parte del partecipante diretto. 4.   Tuttavia i paragrafi 2 e 3 del presente articolo non si applicano nel caso in cui siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) il regolamento della controparte centrale assicura che il partecipante diretto definisca e verifichi periodicamente i limiti relativi al suo cliente a norma del regolamento delegato (UE) 2017/589; b) il regolamento della controparte centrale prevede che un'operazione in derivati compensati che rispetta i limiti di cui alla lettera a) del presente paragrafo sia compensata automaticamente dalla controparte centrale entro 60 secondi dal ricevimento dalle controparti delle informazioni sull'operazione in derivati compensati. 5.   La controparte centrale che non accetta per la compensazione un'operazione in derivati compensati conclusa su base bilaterale ne informa in tempo reale il partecipante diretto. Il partecipante diretto informa della mancata accettazione la controparte che ha concluso l'operazione non appena ne è informato dalla controparte centrale.
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