Art. 3 · Tempi per la trasmissione delle informazioni per le operazioni in derivati compensati concluse in una sede di negoziazione

Art. 3

Tempi per la trasmissione delle informazioni per le operazioni in derivati compensati concluse in una sede di negoziazione

In vigore dal 29 giu 2016
Tempi per la trasmissione delle informazioni per le operazioni in derivati compensati concluse in una sede di negoziazione 1.   La sede di negoziazione, la controparte centrale e il partecipante diretto sono soggetti alle disposizioni di cui ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo, salvo il caso in cui siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all', paragrafo 1, lettere a), b) e c). 2.   Per le operazioni in derivati compensati concluse elettronicamente in una sede di negoziazione, quest'ultima comunica alla controparte centrale le informazioni relative a ciascuna operazione entro 10 secondi dalla sua conclusione. 3.   Per le operazioni in derivati compensati concluse non elettronicamente in una sede di negoziazione, quest'ultima comunica alla controparte centrale le informazioni relative a ciascuna operazione entro 10 minuti dalla sua conclusione. 4.   La controparte centrale accetta o non accetta per la compensazione un'operazione in derivati compensati conclusa in una sede di negoziazione entro 10 secondi dal ricevimento delle informazioni dalla sede di negoziazione e informa in tempo reale il partecipante diretto e la sede di negoziazione dell'eventuale mancata accettazione. 5.   Il partecipante diretto e la sede di negoziazione informano la controparte che ha concluso l'operazione in derivati compensati nella sede di negoziazione della mancata accettazione non appena la controparte centrale li ha informati in proposito.
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