Art. 2
Controlli pre-negoziazione sulle operazioni in derivati compensati concluse in una sede di negoziazione
In vigore dal 29 giu 2016
Controlli pre-negoziazione sulle operazioni in derivati compensati concluse in una sede di negoziazione
1. Le sedi di negoziazione e i partecipanti diretti subordinano gli ordini per la conclusione delle operazioni in derivati compensati in una sede di negoziazione ai requisiti di cui ai paragrafi 2, 3 e 4, salvo il caso in cui siano soddisfatte tutte le condizioni di cui alle lettere a), b) e c) del presente paragrafo:
a)
il regolamento della sede di negoziazione prevede che ciascun membro o partecipante della sede di negoziazione che non sia un partecipante diretto di una controparte centrale attraverso la quale è compensata l'operazione in derivati compensati abbia un accordo contrattuale con un partecipante diretto della controparte centrale in virtù del quale il partecipante diretto diventa automaticamente controparte dell'operazione in derivati compensati;
b)
il regolamento della controparte centrale prevede che le operazioni in derivati compensati concluse in una sede di negoziazione siano compensate automaticamente e immediatamente, e che il partecipante diretto di cui alla lettera a) diventi la controparte della controparte centrale;
c)
il regolamento della sede di negoziazione prevede che il suo membro o partecipante o il suo cliente diventino controparte dell'operazione in derivati compensati dopo che questa operazione è stata compensata, in base ad accordi di compensazione diretti o indiretti conclusi con il partecipante diretto.
2. La sede di negoziazione fornisce strumenti per assicurare che ogni partecipante diretto possa effettuare per ogni singolo ordine una verifica preliminare dei limiti fissati e verificati dal partecipante diretto stesso per il suo cliente ai sensi del regolamento delegato (UE) 2017/589 della Commissione (3).
3. La sede di negoziazione, prima della conclusione dell'ordine, assicura che l'ordine del cliente rientri nei limiti applicabili a tale cliente in conformità del paragrafo 2:
a)
entro 60 secondi dal ricevimento dell'ordine quando l'ordine è effettuato elettronicamente;
b)
entro 10 minuti dal ricevimento dell'ordine quando l'ordine non è effettuato elettronicamente.
4. Qualora l'ordine non rientri nei limiti applicabili al cliente a norma del paragrafo 2, la sede di negoziazione informa il cliente e il partecipante diretto che l'ordine non può essere concluso attenendosi ai tempi indicati di seguito:
a)
se l'ordine è effettuato elettronicamente, in tempo reale;
b)
se l'ordine non è effettuato elettronicamente, entro 5 minuti dall'esecuzione della verifica del rispetto dei limiti applicabili.
Storico versioni
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