Art. 5
Notifica dell'intenzione di ritardare la divulgazione di informazioni privilegiate
In vigore dal 29 giu 2016
Notifica dell'intenzione di ritardare la divulgazione di informazioni privilegiate
1. Per ritardare la comunicazione di informazioni privilegiate al pubblico conformemente all'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 596/2014, l'emittente che è un ente creditizio o finanziario notifica per iscritto all'autorità competente, per il tramite dell'apposito punto di contatto istituito presso di essa o da essa designato, l'intenzione di ritardare la divulgazione dell'informazione privilegiata per salvaguardare la stabilità del sistema finanziario, assicurando la completezza, l'integrità e la riservatezza delle informazioni.
Se trasmette la notifica di cui al primo comma per via elettronica, l'emittente usa il mezzo elettronico di cui all', paragrafo 2.
2. L'autorità competente comunica per iscritto all'emittente la decisione di autorizzare o di rifiutare il ritardo nella divulgazione assunta in base alle informazioni fornite ai sensi del paragrafo 1, assicurando la completezza, l'integrità e la riservatezza dell'informazione.
3. L'emittente comunica all'autorità competente qualsiasi nuova informazione che possa influenzarne la decisione circa il ritardo nella divulgazione dell'informazione privilegiata con lo stesso strumento tecnico usato per trasmetterle la notifica di cui al paragrafo 1.
Storico versioni
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