Art. 4 · Notifica del ritardo nella divulgazione di informazioni privilegiate e spiegazione per iscritto

Art. 4

Notifica del ritardo nella divulgazione di informazioni privilegiate e spiegazione per iscritto

In vigore dal 29 giu 2016
Notifica del ritardo nella divulgazione di informazioni privilegiate e spiegazione per iscritto 1.   Per ritardare la comunicazione di informazioni privilegiate al pubblico a norma dell'articolo 17, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 596/2014, gli emittenti e i partecipanti al mercato delle quote di emissioni usano uno strumento tecnico che assicura l'accessibilità, la leggibilità e la conservazione su supporto durevole delle informazioni seguenti: (a) data e ora: i) della prima esistenza dell'informazione privilegiata presso l'emittente o il partecipante al mercato delle quote di emissioni; ii) dell'assunzione della decisione di ritardare la divulgazione dell'informazione privilegiata; iii) della probabile divulgazione dell'informazione privilegiata da parte dell'emittente o del partecipante al mercato delle quote di emissioni; (b) identità delle persone che presso l'emittente o il partecipante al mercato delle quote di emissioni sono responsabili: i) dell'assunzione della decisione di ritardare la divulgazione e della decisione che stabilisce l'inizio del periodo di ritardo e la sua probabile fine; ii) del monitoraggio continuo delle condizioni che consentono il ritardo; iii) dell'assunzione della decisione di comunicare al pubblico l'informazione privilegiata; iv) della comunicazione all'autorità competente delle informazioni richieste sul ritardo e della spiegazione per iscritto; (c) prova del soddisfacimento iniziale delle condizioni previste all'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 596/2014 e di qualsiasi modifica al riguardo sopravvenuta durante il periodo di ritardo, tra cui: i) barriere protettive delle informazioni erette sia all'interno sia verso l'esterno per impedire l'accesso alle informazioni privilegiate da parte di altre persone oltre quelle che, presso l'emittente o il partecipante al mercato delle quote di emissioni, devono accedervi nel normale esercizio della propria attività professionale o della propria funzione; ii) modalità predisposte per divulgare al più presto le informazioni privilegiate non appena non ne sarà più garantita la riservatezza. 2.   Gli emittenti e i partecipanti al mercato delle quote di emissioni notificano per iscritto all'autorità competente, per il tramite dell'apposito punto di contatto istituito presso di essa o da essa designato, il ritardo nella divulgazione delle informazioni privilegiate, fornendone una spiegazione per iscritto e usando il mezzo elettronico indicato dall'autorità competente. L'autorità competente pubblica sul proprio sito web il nominativo dell'apposito punto di contatto istituito presso di essa o da essa designato e l'indicazione del mezzo elettronico di cui al primo comma. Il mezzo elettronico assicura che la trasmissione lasci impregiudicate la completezza, l'integrità e la riservatezza delle informazioni. 3.   Il mezzo elettronico di cui al paragrafo 2 assicura che la notifica del ritardo nella comunicazione delle informazioni privilegiate comprenda le informazioni seguenti: (a) identità dell'emittente o del partecipante al mercato delle quote di emissioni: ragione sociale completa; (b) identità del notificante: nome, cognome, posizione presso l'emittente o il partecipante al mercato delle quote di emissioni; (c) estremi di contatto del notificante: indirizzo di posta elettronica e numero di telefono professionali; (d) identificazione dell'informazione privilegiata interessata dal ritardo nella divulgazione: titolo dell'annuncio divulgativo; numero di riferimento, se assegnato dal sistema usato per divulgare le informazioni privilegiate; data e ora della comunicazione dell'informazione privilegiata al pubblico; (e) data e ora della decisione di ritardare la divulgazione dell'informazione privilegiata; (f) identità di tutti i responsabili della decisione di ritardare la comunicazione dell'informazione privilegiata al pubblico. 4.   Se, a norma dell'articolo 17, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 596/2014, la spiegazione per iscritto del ritardo nella divulgazione delle informazioni privilegiate è fornita solo su richiesta dell'autorità competente, il mezzo elettronico di cui al paragrafo 2 assicura che tale spiegazione includa le informazioni di cui al paragrafo 3.
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