Art. 2 · Strumenti per la comunicazione delle informazioni privilegiate al pubblico

Art. 2

Strumenti per la comunicazione delle informazioni privilegiate al pubblico

In vigore dal 29 giu 2016
Strumenti per la comunicazione delle informazioni privilegiate al pubblico 1.   Gli emittenti e i partecipanti al mercato delle quote di emissioni divulgano le informazioni privilegiate con uno strumento tecnico che permette di: (a) diffondere le informazioni privilegiate: i) senza discriminazioni a una platea il più possibile ampia; ii) gratuitamente; iii) simultaneamente in tutta l'Unione; (b) comunicare le informazioni privilegiate, direttamente o tramite terzi, ai mezzi di informazione sui quali il pubblico fa ragionevole affidamento per l'effettiva diffusione di tali informazioni. La comunicazione avviene tramite un mezzo elettronico che consente di preservare la completezza, l'integrità e la riservatezza delle informazioni in fase di trasmissione e indica chiaramente: i) la natura privilegiata delle informazioni comunicate; ii) l'identità dell'emittente o del partecipante al mercato delle quote di emissioni: ragione sociale completa; iii) l'identità del notificante: nome, cognome, posizione presso l'emittente o il partecipante al mercato delle quote di emissioni; iv) l'oggetto delle informazioni privilegiate; v) la data e l'ora della comunicazione ai mezzi di informazione. Gli emittenti e i partecipanti al mercato delle quote di emissioni assicurano la completezza, l'integrità e la riservatezza delle informazioni privilegiate rimediando prontamente a qualsiasi carenza o disfunzione nella loro comunicazione. 2.   I partecipanti al mercato delle quote di emissioni tenuti a divulgare informazioni privilegiate a norma dell' del regolamento (UE) n. 1227/2011 possono usare gli strumenti tecnici che detto regolamento prevede a tale scopo anche per divulgare informazioni privilegiate a norma dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 596/2014, a condizione che le informazioni privilegiate da divulgare abbiano sostanzialmente lo stesso contenuto e che lo strumento tecnico usato per la divulgazione ne assicuri la comunicazione ai pertinenti mezzi di informazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2016:1055:oj#art-2