Art. 5
Informazioni da comunicare in merito ai dispositivi volti ad agevolare l'accesso a un sistema multilaterale di negoziazione o a un sistema organizzato di negoziazione
In vigore dal 29 giu 2016
Informazioni da comunicare in merito ai dispositivi volti ad agevolare l'accesso a un sistema multilaterale di negoziazione o a un sistema organizzato di negoziazione
Le imprese di investimento e i gestori del mercato che comunicano informazioni in merito ai dispositivi volti ad agevolare l'accesso a un sistema multilaterale di negoziazione o a un sistema organizzato di negoziazione, ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 7, della direttiva 2014/65/UE, assicurano che tale comunicazione includa le seguenti informazioni:
a)
nome, indirizzo e recapiti dell'impresa di investimento o del gestore del mercato e nome della persona di contatto all'interno dell'impresa di investimento o del gestore del mercato;
b)
breve descrizione degli specifici dispositivi necessari e data a partire dalla quale saranno operativi nello Stato membro ospitante;
c)
breve descrizione del modello aziendale del sistema multilaterale di negoziazione o del sistema organizzato di negoziazione, che comprenda il tipo di strumenti finanziari negoziati, il tipo di partecipanti e la strategia di marketing utilizzata dal sistema multilaterale di negoziazione o dal sistema organizzato di negoziazione nei confronti di utenti, membri o partecipanti remoti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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