Art. 3
Informazioni da comunicare ai fini della notifica di passaporto per i servizi e le attività di investimento
In vigore dal 29 giu 2016
Informazioni da comunicare ai fini della notifica di passaporto per i servizi e le attività di investimento
1. Le imprese di investimento assicurano che la notifica di passaporto per i servizi e le attività di investimento effettuata ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE includa le seguenti informazioni:
a)
nome, indirizzo e recapiti dell'impresa di investimento e nome della persona di contatto all'interno dell'impresa di investimento;
b)
il programma di attività, che comprenda i seguenti elementi:
i)
informazioni dettagliate sugli specifici tipi di servizi e attività di investimento e di servizi accessori forniti nello Stato membro ospitante e sugli strumenti finanziari che saranno utilizzati; e
ii)
se l'impresa di investimento intenda avvalersi di agenti collegati, stabiliti nel suo Stato membro d'origine, per prestare servizi nello Stato membro ospitante e, in tal caso, il nome, l'indirizzo e i recapiti di detti agenti collegati e i servizi o le attività di investimento, i servizi accessori e gli strumenti finanziari che essi forniranno.
2. Gli enti creditizi di cui all', paragrafo 2, lettera a), che effettuano la notifica di passaporto per i servizi e le attività di investimento in conformità dell'articolo 34, paragrafo 5, della direttiva 2014/65/UE garantiscono che mediante tale notifica vengano fornite le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera a) e lettera b), punto ii).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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