Art. 1
Ambito di applicazione
In vigore dal 29 giu 2016
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica alle imprese di investimento e ai gestori del mercato che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione.
2. Il presente regolamento si applica altresì agli enti creditizi autorizzati a norma della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) che prestano uno o più servizi di investimento o svolgono attività di investimento e intendono avvalersi di agenti collegati in forza dei seguenti diritti:
a)
diritto di libera prestazione di servizi e attività di investimento ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 5, della direttiva 2014/65/UE;
b)
diritto di stabilimento ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 7, della direttiva 2014/65/UE.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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