Art. 1

Art. 1

In vigore dal 28 giu 2016
1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cavi di molibdeno contenenti, in peso, almeno il 99,95 % di molibdeno, con una sezione trasversale di dimensione massima superiore a 1,35 mm ma non superiore a 4,0 mm, originari della Repubblica popolare cinese, attualmente classificati con il codice NC ex 8102 96 00 (codici TARIC 8102960011 e 8102960019). 2.   L'aliquota del dazio antidumping definitivo, applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto al paragrafo 1, è pari al 64,3 %. 3.   Salvo diverse disposizioni si applicano le norme vigenti in tema di dazi doganali.
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