Art. 7
Elezione del foro
In vigore dal 24 giu 2016
Elezione del foro
1. Nei casi contemplati all' le parti possono concordare di attribuire la competenza esclusiva a decidere sulle questioni inerenti agli effetti patrimoniali della loro unione registrata alle autorità giurisdizionali dello Stato membro la cui legge è applicabile ai sensi dell' e dell', paragrafo 1, a quelle dello Stato membro ai sensi della cui legge l'unione registrata è stata costituita.
2. L'accordo di cui al paragrafo 1 è espresso per iscritto, datato e firmato dalle parti. Si considera equivalente alla forma scritta qualsiasi comunicazione elettronica che consenta una registrazione durevole dell'accordo.
Storico versioni
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