Art. 69 · Disposizioni transitorie

Art. 69

Disposizioni transitorie

In vigore dal 24 giu 2016
Disposizioni transitorie 1.   Il presente regolamento si applica solo ai procedimenti avviati, agli atti pubblici formalmente redatti o registrati e alle transazioni giudiziarie approvate o concluse alla data o successivamente al 29 gennaio 2019, fatti salvi i paragrafi 2 e 3. 2.   Se il procedimento nello Stato membro d'origine è stato avviato anteriormente al 29 gennaio 2019, le decisioni assunte dopo tale data sono riconosciute ed eseguite secondo le disposizioni del capo IV se le norme sulla competenza applicate sono conformi a quelle stabilite dalle disposizioni del capo II. 3.   Le disposizioni del capo III sono applicabili solo ai partner che hanno registrato la loro unione o che hanno designato la legge applicabile agli effetti patrimoniali della loro unione registrata successivamente al 29 gennaio 2019.
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