Art. 5
Competenza in caso di scioglimento o annullamento
In vigore dal 24 giu 2016
Competenza in caso di scioglimento o annullamento
1. Se un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro è investita di una domanda di scioglimento o annullamento di un'unione registrata, le autorità giurisdizionali di tale Stato sono competenti a decidere sugli effetti patrimoniali dell'unione registrata connessi con tale caso di scioglimento o annullamento, se sussiste accordo dei partner.
2. Se è concluso prima che l'autorità giurisdizionale sia adita per decidere su questioni inerenti agli effetti patrimoniali dell'unione registrata, l'accordo di cui al paragrafo 1 del presente articolo, deve essere conforme all'.
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