Art. 47
Dichiarazione di esecutività
In vigore dal 24 giu 2016
Dichiarazione di esecutività
La decisione è dichiarata esecutiva non appena espletate le formalità di cui all' senza alcun esame ai sensi dell'. La parte contro cui l'esecuzione viene chiesta non può, in tale fase del procedimento, presentare osservazioni.
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