Art. 36 · Riconoscimento

Art. 36

Riconoscimento

In vigore dal 24 giu 2016
Riconoscimento 1.   Le decisioni emesse in uno Stato membro sono riconosciute negli altri Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento particolare. 2.   In caso di contestazione, ogni parte interessata che chieda il riconoscimento in via principale di una decisione può far accertare, secondo il procedimento di cui agli articoli da 44 a 57, che la decisione deve essere riconosciuta. 3.   Se il riconoscimento è richiesto in via incidentale in un procedimento davanti a un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro, tale autorità giurisdizionale è competente al riguardo.
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