Art. 34 · Ordinamenti plurilegislativi a base personale

Art. 34

Ordinamenti plurilegislativi a base personale

In vigore dal 24 giu 2016
Ordinamenti plurilegislativi a base personale Se uno Stato ha due o più sistemi giuridici o complessi di norme applicabili a categorie diverse di persone in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate, ogni riferimento alla legge di tale Stato deve intendersi come riferimento al sistema giuridico o al complesso di norme determinato dalle norme in vigore in tale Stato. In mancanza di tali norme, si applica il sistema giuridico o il complesso di norme con cui i partner hanno il collegamento più stretto.
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