Art. 29
Adattamento dei diritti reali
In vigore dal 24 giu 2016
Adattamento dei diritti reali
Se una persona invoca un diritto reale che le spetta secondo la legge applicabile agli effetti patrimoniali dell'unione registrata e la legge dello Stato membro in cui il diritto è invocato non conosce il diritto reale in questione, tale diritto è adattato, se necessario e nella misura del possibile, al diritto equivalente più vicino previsto dalla legge di tale Stato, tenendo conto degli obiettivi e degli interessi perseguiti dal diritto reale in questione nonché dei suoi effetti.
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