Art. 11 · Forum necessitatis

Art. 11

Forum necessitatis

In vigore dal 24 giu 2016
Forum necessitatis Qualora nessuna autorità giurisdizionale di uno Stato membro sia competente in forza degli o 10, o se tutte le autorità giurisdizionali ai sensi dell' hanno declinato la propria competenza e nessuna autorità giurisdizionale di uno Stato membro ha competenza ai sensi dell', lettera e) o degli o 10, le autorità giurisdizionali di uno Stato membro possono, in via eccezionale, conoscere di una controversia in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate se un procedimento non può ragionevolmente essere intentato o svolto o si rivela impossibile in uno Stato terzo con il quale la causa ha uno stretto collegamento. La causa deve presentare un collegamento sufficiente con lo Stato membro dell'autorità giurisdizionale adita.
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