Art. 64 · Informazioni concernenti gli estremi e le procedure

Art. 64

Informazioni concernenti gli estremi e le procedure

In vigore dal 24 giu 2016
Informazioni concernenti gli estremi e le procedure 1.   Entro il 29 aprile 2018, gli Stati membri comunicano alla Commissione: a) le autorità giurisdizionali o le autorità competenti a trattare le domande intese a ottenere la dichiarazione di esecutività ai sensi dell', paragrafo 1, e i ricorsi avverso le decisioni su tali domande ai sensi dell', paragrafo 2; b) i mezzi di impugnazione di cui all'. Gli Stati membri comunicano alla Commissione qualsiasi successiva modifica di tali informazioni. 2.   La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea le informazioni comunicate ai sensi del paragrafo 1, a eccezione degli indirizzi e altri estremi delle autorità giurisdizionali e delle autorità di cui al paragrafo 1, lettera a). 3.   La Commissione mette tutte le informazioni comunicate conformemente al paragrafo 1 a disposizione dei cittadini con qualsiasi mezzo appropriato, in particolare tramite la rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale.
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