Art. 46 · Mancata produzione dell'attestato

Art. 46

Mancata produzione dell'attestato

In vigore dal 24 giu 2016
Mancata produzione dell'attestato 1.   Qualora l'attestato di cui all', paragrafo 3, lettera b), non venga prodotto, l'autorità giurisdizionale o l'autorità competente può fissare un termine per la sua presentazione o accettare un documento equivalente ovvero, qualora ritenga di essere informata a sufficienza, disporne la dispensa. 2.   Qualora l'autorità giurisdizionale o l'autorità competente lo richieda, deve essere presentata una traduzione o una traslitterazione dei documenti. La traduzione è effettuata da una persona abilitata a eseguire traduzioni in uno degli Stati membri.
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