Art. 41 · Sospensione del procedimento di riconoscimento

Art. 41

Sospensione del procedimento di riconoscimento

In vigore dal 24 giu 2016
Sospensione del procedimento di riconoscimento L'autorità giurisdizionale di uno Stato membro davanti alla quale è chiesto il riconoscimento di una decisione emessa in un altro Stato membro può sospendere il procedimento se la decisione è stata impugnata con un mezzo ordinario nello Stato membro d'origine.
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