Art. 1 · Ambito di applicazione

Art. 1

Ambito di applicazione

In vigore dal 24 giu 2016
Ambito di applicazione 1.   Il presente regolamento si applica ai regimi patrimoniali tra coniugi. Esso non si applica alla materia fiscale, doganale e amministrativa. 2.   Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento: a) la capacità giuridica dei coniugi; b) l'esistenza, la validità e il riconoscimento di un matrimonio; c) le obbligazioni alimentari; d) la successione a causa di morte del coniuge; e) la sicurezza sociale; f) il diritto di trasferimento o adeguamento tra coniugi, in caso di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio, dei diritti a pensione di anzianità o di invalidità maturati durante il matrimonio e che non hanno generato reddito da pensione nel corso dello stesso; g) la natura dei diritti reali; h) qualsiasi iscrizione in un registro di diritti su beni mobili o immobili, compresi i requisiti legali relativi a tale iscrizione, e gli effetti dell'iscrizione o della mancata iscrizione di tali diritti in un registro.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2016:1103:oj#art-1