Art. 1

Art. 1

In vigore dal 24 giu 2016
Sono accettate le domande di titoli di esportazione presentate fra il 20 e il 30 maggio 2016. Ai quantitativi oggetto di domande di titoli di esportazione di cui al primo comma del presente articolo per i prodotti di cui all'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1187/2009 sono applicati i seguenti coefficienti di attribuzione: — 1,00 per le domande presentate per la quota del contingente di cui all'articolo 28, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1187/2009, — 1,00 per le domande presentate per la quota del contingente di cui all'articolo 28, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1187/2009. Il quantitativo residuo di cui all'articolo 31, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 1187/2009 è pari a 8 095 tonnellate.
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