Art. 1

Art. 1

In vigore dal 24 giu 2016
All'allegato I del regolamento (CE) n. 1342/2008 è aggiunto il punto seguente: «4. In deroga al punto 1, per la gestione dello sforzo di pesca nella zona di cui al punto 2, lettera b), i gruppi di attrezzi BT2 e BT1 sono considerati un unico gruppo di attrezzi con maglie di dimensione pari o superiore a 80 mm. Gli Stati membri continuano a comunicare separatamente l'utilizzo dello sforzo per i gruppi di attrezzi BT1 e BT2, secondo il disposto degli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009.»
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