Art. 2

Art. 2

In vigore dal 23 giu 2016
L'articolo 39 del regolamento (UE) n. 596/2014 è così modificato: a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Esso si applica dal 3 luglio 2016, con l'eccezione: a) dell', paragrafi 2 e 3, che si applica dal 3o gennaio 2018; e b) dell', paragrafi 4 e 5, dell'articolo 5, paragrafo 6, dell'articolo 6, paragrafi 5 e 6, dell'articolo 7, paragrafo 5, dell'articolo 11, paragrafi 9, 10 e 11, dell'articolo 12, paragrafo 5, dell'articolo 13, paragrafi 7 e 11, dell'articolo 16, paragrafo 5, dell'articolo 17, paragrafo 2, terzo comma, dell'articolo 17, paragrafi 3, 10 e 11, dell'articolo 18, paragrafo 9, dell'articolo 19, paragrafi 13, 14 e 15, dell'articolo 20, paragrafo 3, dell'articolo 24, paragrafo 3, dell'articolo 25, paragrafo 9, dell'articolo 26, paragrafo 2, secondo, terzo e quarto comma, dell'articolo 32, paragrafo 5, e dell'articolo 33, paragrafo 5, che si applicano dal 2 luglio 2014.»; b) al paragrafo 4, primo comma, la data «3 gennaio 2017» è sostituita dalla data «3 gennaio 2018»; d) al paragrafo 4, secondo comma, la data «3 gennaio 2017» è sostituita dalla data «3 gennaio 2018».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2016:1033:oj#art-2