Art. 4

Art. 4

In vigore dal 22 giu 2016
A decorrere dal 1o luglio 2016, per motivi attinenti al comportamento alla combustione e/o alla capacità di respingere combustibili o lubrificanti dei materiali impiegati nella fabbricazione, le autorità nazionali cessano di considerare validi ai fini dell'articolo 26 della direttiva 2007/46/CE i certificati di conformità dei veicoli nuovi della categoria M3, classi II e III, e vietano l'immatricolazione, la vendita e l'entrata in servizio di tali veicoli qualora non siano conformi alle disposizioni del regolamento UNECE n. 118 quale modificato dalla serie di modifiche 01.
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