Art. 2 · Procedura

Art. 2

Procedura

In vigore dal 17 giu 2016
Procedura 1.   Per verificare, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE, se le informazioni necessarie per la preparazione del piano di risoluzione, che l’autorità di risoluzione deve chiedere all’ente, sono già disponibili in tutto o in parte presso l’autorità competente, l’autorità di risoluzione richiede in primo luogo tali informazioni all’autorità competente dell’ente interessato. 2.   Se le informazioni richieste sono già disponibili, in tutto o in parte, presso l’autorità competente, questa le trasmette tempestivamente all’autorità di risoluzione. 3.   Se le informazioni non sono già disponibili presso l’autorità competente, oppure se il formato in cui esse sono fornite dall’autorità competente non è soddisfacente per l’autorità di risoluzione, tenuto conto in particolare della procedura per la preparazione dei piani di risoluzione di gruppo, l’autorità di risoluzione chiede direttamente all’ente di fornire le informazioni necessarie. 4.   Se le informazioni richieste dall’autorità di risoluzione ai sensi del paragrafo 3 sono comprese in una delle categorie di cui all’, l’ente fornisce tali informazioni all’autorità di risoluzione presentando il modello pertinente contenuto negli allegati da I a XII, seguendo le istruzioni di cui all’allegato XIII. 5.   Se le informazioni richieste dall’autorità di risoluzione non rientrano in una delle categorie di cui all’, le informazioni sono fornite nel formato richiesto dall’autorità di risoluzione. 6.   La richiesta di informazioni che l’autorità di risoluzione presenta a un ente ai sensi del paragrafo 3: a) specifica, tenendo conto del volume e della complessità delle informazioni richieste, il periodo appropriato entro il quale l’ente comunica le informazioni all’autorità di risoluzione; b) qualora le informazioni richieste siano incluse in una delle categorie di cui all’, specifica il modello pertinente contenuto negli allegati da I a XII da utilizzare per fornire le informazioni all’autorità di risoluzione; c) qualora le informazioni richieste non siano incluse in una delle categorie di cui all’, o non rientrino in uno dei modelli contenuti negli allegati da I a XII, specifica il formato da utilizzare per fornire le informazioni all’autorità di risoluzione; d) specifica se il modello pertinente contenuto negli allegati da I a XII debba essere compilato a livello individuale o di gruppo e se il suo ambito sia locale, esteso all’Unione o mondiale, conformemente alle istruzioni contenute nell’allegato XIII; e) indica i necessari contatti cui le informazioni devono essere inviate in seno all’autorità di risoluzione.
Storico versioni

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