Art. 1
Presentazione di informazioni ai fini dei piani di risoluzione
In vigore dal 17 giu 2016
Presentazione di informazioni ai fini dei piani di risoluzione
La presentazione all’autorità di risoluzione, da parte di un ente, delle informazioni necessarie per preparare e attuare i piani di risoluzione, ai sensi dell’articolo 11 della direttiva 2014/59/UE, compresi i piani di risoluzione di gruppo a norma dell’articolo 13 della stessa direttiva, segue la procedura di cui all’ del presente regolamento e utilizza, se del caso, i modelli di cui all’ del presente regolamento.
Storico versioni
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