Art. 1
Disposizioni generali
In vigore dal 16 giu 2016
Disposizioni generali
1. Per informare l'Autorità bancaria europea (ABE) in merito all'applicazione dell', paragrafi 1, 8, 9 e 10, della direttiva 2014/59/UE agli enti di loro competenza, le autorità competenti e le autorità di risoluzione trasmettono all'ABE le informazioni di cui agli del presente regolamento.
2. Ai fini della trasmissione delle informazioni ai sensi del paragrafo 1, le autorità competenti e le autorità di risoluzione compilano i modelli pertinenti di cui all'allegato I e, se del caso, fanno riferimento agli indicatori opzionali di cui all'allegato II.
3. Le autorità competenti e le autorità di risoluzione possono decidere di compilare congiuntamente i modelli di cui all'allegato I secondo le seguenti modalità:
(a)
le autorità competenti compilano le parti dei modelli pertinenti ai fini della pianificazione del risanamento;
(b)
le autorità di risoluzione compilano le parti dei modelli pertinenti ai fini delle valutazioni della possibilità di risoluzione e della pianificazione della risoluzione.
4. Quando trasmettono all'ABE le informazioni di cui agli , le autorità competenti e le autorità di risoluzione possono fare riferimento a una «categoria di enti», qualora riscontrino che due o più enti condividono caratteristiche simili per quanto riguarda i criteri di cui all', paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE per l'applicazione degli obblighi semplificati.
Storico versioni
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