Art. 5 · Obbligo delle sedi di negoziazione di predisporre sistemi di market making

Art. 5

Obbligo delle sedi di negoziazione di predisporre sistemi di market making

In vigore dal 13 giu 2016
Obbligo delle sedi di negoziazione di predisporre sistemi di market making 1.   La sede di negoziazione non è tenuta a predisporre il sistema di market making previsto all'articolo 48, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2014/65/UE tranne per le seguenti categorie di strumenti finanziari negoziati in un sistema basato su un book di negoziazione ad asta continua: a) azioni e fondi indicizzati quotati (exchange traded funds — ETF) per i quali esiste un mercato liquido ai sensi dell', paragrafo 1, punto 17, del regolamento (UE) n. 600/2014 precisato nel regolamento delegato della Commissione (UE) 2017/567 (4); b) opzioni e future connessi direttamente agli strumenti finanziari di cui alla lettera a); c) future su indici azionari e opzioni su indici azionari per i quali esiste un mercato liquido, secondo quanto specificato all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), all'articolo 11, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 600/2014 e al regolamento delegato della Commissione (UE) 2017/583 (5). 2.   Ai fini del paragrafo 1, per «sistema basato su un book di negoziazione ad asta continua» s'intende un sistema che abbina continuativamente, tramite un book di negoziazione e un algoritmo di negoziazione funzionante senza intervento umano, gli ordini di vendita agli ordini di acquisto in base al miglior prezzo disponibile.
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