Art. 4 · Indicazione delle circostanze eccezionali

Art. 4

Indicazione delle circostanze eccezionali

In vigore dal 13 giu 2016
Indicazione delle circostanze eccezionali 1.   La sede di negoziazione comunica pubblicamente il verificarsi della circostanza eccezionale prevista all', paragrafo 1, lettere a), b), c) e e), così come, non appena tecnicamente possibile, la ripresa delle normali negoziazioni alla cessazione della circostanza eccezionale. 2.   La sede di negoziazione stabilisce procedure chiare, specificando anche i tempi, per la ripresa dell'attività normale di negoziazione alla cessazione della circostanza eccezionale e ne assicura la disponibilità pubblica. 3.   La sede di negoziazione non proroga la dichiarazione di circostanza eccezionale oltre la chiusura del mercato, a meno che si riveli necessario nelle circostanze previste all', paragrafo 1, lettere b), c) e e).
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