Art. 3 · Circostanze eccezionali

Art. 3

Circostanze eccezionali

In vigore dal 13 giu 2016
Circostanze eccezionali L'obbligo di fornire liquidità in modo regolare e prevedibile imposto alle imprese di investimento dall'articolo 17, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2014/65/UE non si applica nelle circostanze eccezionali seguenti: a) estrema volatilità che innesca meccanismi di volatilità per la maggior parte degli strumenti finanziari o dei sottostanti degli strumenti finanziari negoziati in un dato segmento della sede di negoziazione per cui vige l'obbligo di sottoscrivere un accordo di market making; b) guerra, azioni sindacali, disordini civili o sabotaggio informatico; c) condizioni di non regolare funzionamento della negoziazione che compromettono il mantenimento di un'esecuzione equa, ordinata e trasparente delle negoziazioni, associate a prove di una delle conseguenze seguenti: i) le prestazioni del sistema della sede di negoziazione risentono sensibilmente di ritardi e interruzioni; ii) si verificano errori in vari ordini o operazioni; iii) la capacità della sede di negoziazione di prestare i suoi servizi si rivela insufficiente; d) l'impresa di investimento non riesce a mantenere pratiche di gestione prudente del rischio a causa del verificarsi di una delle situazioni seguenti: i) problemi tecnologici, compresi problemi connessi al sistema che gestisce il flusso di dati o ad altro sistema essenziale per l'esecuzione della strategia di market making; ii) problemi di gestione del rischio in relazione al capitale regolamentare, alla marginazione e all'accesso alla compensazione; iii) incapacità di coprire una posizione a causa del divieto di vendita allo scoperto; e) per gli strumenti non rappresentativi di capitale, nel corso del periodo di sospensione previsto all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2017:578:oj#art-3