Art. 1 · Obbligo delle imprese di investimento di concludere un accordo di market making

Art. 1

Obbligo delle imprese di investimento di concludere un accordo di market making

In vigore dal 13 giu 2016
Obbligo delle imprese di investimento di concludere un accordo di market making 1.   L'impresa di investimento conclude un accordo di market making sullo strumento o sugli strumenti finanziari per i quali conduce una strategia di market making con la sede o le sedi di negoziazione in cui detta strategia si esplica laddove, in esecuzione di detta strategia, l'impresa di investimento, in metà dei giorni di negoziazione nell'arco di un mese: a) trasmetta quotazioni ferme e simultanee di acquisto e di vendita, di entità comparabile e a prezzi competitivi; b) negozi nella sede di negoziazione per conto proprio almeno uno strumento finanziario per almeno il 50 % dell'orario di contrattazione giornaliero durante il quale avviene la negoziazione continua nella rispettiva sede di negoziazione, aste di apertura e di chiusura escluse. 2.   Ai fini del paragrafo 1: a) la quotazione è considerata ferma se include ordini e quotazioni che, secondo le regole della sede di negoziazione, possono essere abbinati a un ordine o una quotazione contrari; b) la quotazione è considerata simultanea di acquisto e di vendita se è trasmessa in modo che il prezzo denaro e quello lettera siano contemporaneamente presenti nel book di negoziazione; c) due quotazioni sono considerate di entità comparabile quando non differiscono di oltre il 50 % per entità; d) le quotazioni sono considerate a prezzi competitivi se sono trasmesse ad un prezzo denaro-lettera che si situa al livello massimo o all'interno della forchetta stabilita dalla sede di negoziazione e imposta a ciascuna impresa di investimento che ha sottoscritto un accordo di market making con la sede.
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