Art. 8 · Obblighi di segnalazione per l'ESMA ai fini del meccanismo del massimale del volume

Art. 8

Obblighi di segnalazione per l'ESMA ai fini del meccanismo del massimale del volume

In vigore dal 13 giu 2016
Obblighi di segnalazione per l'ESMA ai fini del meccanismo del massimale del volume 1.   L'ESMA pubblica le misurazioni del volume totale delle negoziazioni per ciascuno strumento finanziario nei 12 mesi precedenti e delle percentuali delle negoziazioni in virtù sia della deroga basata su operazioni negoziate che di quella basata sul prezzo di riferimento nell'Unione e in ciascuna sede di negoziazione nei 12 mesi precedenti, a norma dell', paragrafi 4, 5 e 6, del regolamento (UE) n. 600/2014, entro le ore 22:00 CET del quinto giorno lavorativo successivo alla fine dei periodi di segnalazione di cui all', paragrafo 6, del presente regolamento. 2.   La pubblicazione di cui al paragrafo 1 è gratuita e in un formato leggibile meccanicamente e dall'uomo ai sensi dell'articolo 14 del regolamento delegato (UE) 2017/571 (11), e dei paragrafi 4 e 5 dell'articolo 13 del regolamento delegato (UE) 2017/567. 3.   Qualora uno strumento finanziario sia negoziato in più di una valuta nell'Unione, l'ESMA converte tutti i volumi in euro utilizzando i tassi di cambio medi calcolati sulla base dei tassi di cambio di riferimento pubblicati quotidianamente dalla Banca centrale europea sul suo sito Internet nei 12 mesi precedenti. I volumi convertiti sono utilizzati per il calcolo e la pubblicazione del volume totale delle negoziazioni e delle percentuali delle negoziazioni in virtù sia della deroga basata sul prezzo di riferimento che di quella basata su operazioni negoziate nell'Unione e in ogni sede di negoziazione ai sensi del paragrafo 1.
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