Art. 7 · Obblighi di segnalazione da parte delle autorità competenti all'ESMA ai fini del meccanismo del massimale del volume e dell'obbligo di negoziazione per gli strumenti derivati

Art. 7

Obblighi di segnalazione da parte delle autorità competenti all'ESMA ai fini del meccanismo del massimale del volume e dell'obbligo di negoziazione per gli strumenti derivati

In vigore dal 13 giu 2016
Obblighi di segnalazione da parte delle autorità competenti all'ESMA ai fini del meccanismo del massimale del volume e dell'obbligo di negoziazione per gli strumenti derivati 1.   Le autorità competenti forniscono all'ESMA i dati ricevuti da una sede di negoziazione o da un CTP conformemente all' entro le ore 13:00 CET il giorno lavorativo successivo al loro ricevimento. 2.   Le autorità competenti forniscono all'ESMA i dati ricevuti da una sede di negoziazione, un APA o un CTP senza indugio e in ogni caso non oltre tre giorni lavorativi dalla ricezione dei dati pertinenti, perché essa possa determinare se i derivati sono sufficientemente liquidi a norma dell', lettera h).
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