Art. 7
Obblighi di segnalazione da parte delle autorità competenti all'ESMA ai fini del meccanismo del massimale del volume e dell'obbligo di negoziazione per gli strumenti derivati
In vigore dal 13 giu 2016
Obblighi di segnalazione da parte delle autorità competenti all'ESMA ai fini del meccanismo del massimale del volume e dell'obbligo di negoziazione per gli strumenti derivati
1. Le autorità competenti forniscono all'ESMA i dati ricevuti da una sede di negoziazione o da un CTP conformemente all' entro le ore 13:00 CET il giorno lavorativo successivo al loro ricevimento.
2. Le autorità competenti forniscono all'ESMA i dati ricevuti da una sede di negoziazione, un APA o un CTP senza indugio e in ogni caso non oltre tre giorni lavorativi dalla ricezione dei dati pertinenti, perché essa possa determinare se i derivati sono sufficientemente liquidi a norma dell', lettera h).
Storico versioni
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