Art. 6 · Aiuto finanziario per i ritiri destinato ai produttori che non appartengono a un'organizzazione di produttori

Art. 6

Aiuto finanziario per i ritiri destinato ai produttori che non appartengono a un'organizzazione di produttori

In vigore dal 10 giu 2016
Aiuto finanziario per i ritiri destinato ai produttori che non appartengono a un'organizzazione di produttori 1.   Gli importi massimi dell'aiuto finanziario concesso ai produttori che non appartengono a un'organizzazione di produttori riconosciuta per i ritiri dal mercato destinati alla distribuzione gratuita sono quelli fissati nell'allegato II. Gli importi massimi dell'aiuto finanziario concesso ai produttori che non appartengono a un'organizzazione di produttori riconosciuta per i ritiri dal mercato con destinazioni diverse dalla distribuzione gratuita corrispondono al 50 % degli importi fissati nell'allegato II. 2.   I produttori che non appartengono a un'organizzazione di produttori riconosciuta concludono un contratto con un'organizzazione di questo tipo per l'intero quantitativo di prodotti da consegnare. Le organizzazioni di produttori accettano tutte le richieste ragionevoli provenienti da produttori che non appartengono a un'organizzazione di produttori riconosciuta. I quantitativi consegnati da produttori non aderenti sono coerenti con le rese regionali e la superficie interessata. L'aiuto finanziario è versato ai produttori che non appartengono a un'organizzazione di produttori riconosciuta dall'organizzazione di produttori con cui hanno stipulato un contratto. Tale organizzazione trattiene gli importi corrispondenti ai costi reali sostenuti per il ritiro dei rispettivi prodotti. Tali costi sono dimostrati mediante la presentazione di fatture. 3.   Per motivi debitamente giustificati, come il grado limitato di organizzazione dei produttori nello Stato membro interessato, e in modo non discriminatorio, gli Stati membri possono autorizzare un produttore che non appartiene a un'organizzazione di produttori riconosciuta a notificare all'autorità competente dello Stato membro il quantitativo da consegnare, anziché stipulare il contratto di cui al paragrafo 2. Con riguardo a tale notifica, si applica mutatis mutandis l'articolo 78 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. I quantitativi consegnati da produttori non aderenti sono coerenti con le rese regionali e la superficie interessata. In tali casi, l'autorità competente dello Stato membro versa l'aiuto finanziario direttamente al produttore. A tal fine, gli Stati membri adottano nuove norme o procedure nazionali o applicano quelle esistenti. 4.   Il regolamento (UE) n. 1308/2013 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, nonché l' del presente regolamento, si applicano mutatis mutandis con riguardo al presente articolo.
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