Art. 11
Notifiche
In vigore dal 10 giu 2016
Notifiche
1. Il primo giorno di ogni mese fino al 1o ottobre 2017, gli Stati membri notificano alla Commissione, per ciascun prodotto, le seguenti informazioni:
a)
i quantitativi ritirati destinati alla distribuzione gratuita;
b)
i quantitativi ritirati con altre destinazioni;
c)
la superficie equivalente di raccolta prima della maturazione e di mancata raccolta;
d)
la spesa totale incorsa per i quantitativi e le superfici di cui alle lettere a), b) e c).
Solo le operazioni che sono state realizzate sono oggetto delle notifiche.
Per tali notifiche gli Stati membri si avvalgono dei modelli riportati nell'allegato III.
2. Al momento di effettuare la loro prima notifica, gli Stati membri comunicano alla Commissione gli importi del sostegno da essi stabiliti conformemente all'articolo 79, paragrafo 1, o all'articolo 85, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 e agli articoli da 5 a 8 del presente regolamento, avvalendosi dei modelli riportati nell'allegato IV.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg_del:2016:921:oj#art-11