Art. 1
Categorie di derivati OTC soggette all'obbligo di compensazione
In vigore dal 10 giu 2016
Categorie di derivati OTC soggette all'obbligo di compensazione
1. Le categorie di derivati over-the-counter (OTC) di cui all'allegato I sono soggette all'obbligo di compensazione.
2. Le categorie di derivati OTC di cui all'allegato I non includono i contratti conclusi con emittenti di obbligazioni garantite o con gruppi di copertura per obbligazioni garantite, a condizione che tali contratti soddisfino tutte le seguenti condizioni:
a)
sono utilizzati esclusivamente per coprire i disallineamenti di tasso di interesse o di valuta del gruppo di copertura in relazione alle obbligazioni garantite;
b)
sono registrati nel gruppo di copertura delle obbligazioni garantite conformemente alla legislazione nazionale in materia di obbligazioni garantite;
c)
non terminano in caso di risoluzione o insolvenza dell'emittente delle obbligazioni garantite o del gruppo di copertura;
d)
la controparte del derivato OTC concluso con emittenti di obbligazioni garantite o con gruppi di copertura per obbligazioni garantite ha almeno il trattamento pari-passu rispetto ai possessori delle obbligazioni garantite, salvo nel caso in cui la controparte del derivato OTC concluso con emittenti di obbligazioni garantite o con gruppi di copertura per obbligazioni garantite sia la parte insolvente o interessata ovvero rinunci al trattamento pari-passu;
e)
le obbligazioni garantite sono conformi ai requisiti dell'articolo 129 del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e sono soggette ad un obbligo regolamentare di collateralizzazione di almeno il 102 %.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2016:1178:oj#art-1