Art. 3
In vigore dal 8 giu 2016
Il regolamento (UE) n. 333/2010 è così modificato:
a)
nel titolo, i termini «titolare dell'autorizzazione Calpis Co. Ltd Japan, rappresentata nell'Unione europea da Calpis Co. Ltd. Europe Representative Office» sono sostituiti dai termini «titolare dell'autorizzazione Asahi Calpis Wellness Co. Ltd., rappresentata nell'Unione europea da Asahi Calpis Wellness Co. Ltd. Europe Representative Office»;
b)
nell'allegato, seconda colonna, nome del titolare dell'autorizzazione, i termini «Calpis Co. Ltd Japan, rappresentata nell'Unione europea da Calpis Co. Ltd Europe Representative Office, Francia» sono sostituiti dai termini «Asahi Calpis Wellness Co. Ltd., rappresentata nell'Unione europea da Asahi Calpis Wellness Co. Ltd. Europe Representative Office».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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