Art. 3
Informazioni sulle prime cinque sedi di esecuzione e sulla qualità di esecuzione ottenuta
In vigore dal 8 giu 2016
Informazioni sulle prime cinque sedi di esecuzione e sulla qualità di esecuzione ottenuta
1. L'impresa di investimento rende note le prime cinque sedi di esecuzione per volume di contrattazioni relativamente a tutti gli ordini di clienti eseguiti per ciascuna delle classi di strumenti finanziari elencate nell'allegato I. Le informazioni relative alla clientela al dettaglio sono pubblicate nel formato riportato nell'allegato II, tabella 1; le informazioni relative alla clientela professionale sono pubblicate nel formato riportato nell'allegato II, tabella 2. La pubblicazione non comprende gli ordini relativi alle operazioni di finanziamento tramite titoli e riporta le informazioni seguenti:
a)
classe dello strumento finanziario;
b)
nome e identificativo della sede di esecuzione;
c)
volume degli ordini di clienti eseguiti nella sede di esecuzione, espresso in percentuale del volume totale delle esecuzioni;
d)
numero degli ordini di clienti eseguiti nella sede di esecuzione, espresso in percentuale del numero complessivo di ordini eseguiti;
e)
percentuale di ordini passivi e aggressivi tra gli ordini eseguiti di cui alla lettera d);
f)
percentuale di ordini orientati tra gli ordini di cui alla lettera d);
g)
indicazione che precisa se l'anno precedente l'impresa di investimento ha eseguito, in media, meno di una contrattazione a giorno lavorativo nella classe di strumenti finanziari interessata.
2. L'impresa di investimento rende note le prime cinque sedi di esecuzione per volume di contrattazioni relativamente a tutti gli ordini di clienti eseguiti in operazioni di finanziamento tramite titoli per ciascuna delle classi di strumenti finanziari elencate nell'allegato I pubblicando le informazioni nel formato riportato nell'allegato II, tabella 3. La pubblicazione riporta le informazioni seguenti:
a)
volume degli ordini di clienti eseguiti nella sede di esecuzione, espresso in percentuale del volume totale delle esecuzioni;
b)
numero degli ordini di clienti eseguiti nella sede di esecuzione, espresso in percentuale del numero complessivo di ordini eseguiti;
c)
indicazione che precisa se l'anno precedente l'impresa di investimento ha eseguito, in media, meno di una contrattazione a giorno lavorativo nella classe di strumenti finanziari interessata.
3. L'impresa di investimento pubblica, per ciascuna classe di strumenti finanziari, una sintesi dell'analisi e delle conclusioni tratte dal monitoraggio approfondito della qualità di esecuzione ottenuta nelle sedi di esecuzione in cui ha eseguito ordini di clienti l'anno precedente. Le informazioni riportano:
a)
l'indicazione dell'importanza relativa attribuita dall'impresa, ai fini della valutazione dell'esecuzione, ai fattori del prezzo, costo, rapidità, probabilità di esecuzione o altra considerazione inerente a fattori qualitativi;
b)
la descrizione degli eventuali legami stretti, conflitti di interesse e intrecci proprietari fra l'impresa di investimento e la sede di esecuzione cui si è rivolta per eseguire ordini;
c)
la descrizione degli eventuali accordi specifici presi con la sede di esecuzione riguardo ai pagamenti effettuati o ricevuti e agli sconti, riduzioni o benefici non monetari ottenuti;
d)
se del caso, la spiegazione dei fattori che hanno determinato una modifica dell'elenco delle sedi di esecuzione riportato nella strategia di esecuzione dell'impresa;
e)
la spiegazione delle differenze di esecuzione degli ordini secondo la classificazione del cliente, delle discriminanti che determinano un diverso trattamento delle varie categorie di clienti e dell'eventuale influenza che questo esercita sulle modalità di esecuzione degli ordini;
f)
l'indicazione dell'eventuale precedenza accordata ad altri criteri rispetto alla considerazione immediata del prezzo e del costo nell'esecuzione degli ordini di clienti al dettaglio e del modo in cui tali altri criteri hanno permesso di conseguire il miglior risultato possibile per il cliente in termini di corrispettivo totale;
g)
la spiegazione del modo in cui l'impresa di investimento ha usato i dati o gli strumenti relativi alla qualità dell'esecuzione, compresi i dati pubblicati a norma del regolamento delegato (UE) 2017/575.
h)
se del caso, la spiegazione del modo in cui l'impresa di investimento ha usato il risultato dell'attività di un fornitore di un sistema consolidato di pubblicazione istituito a norma dell'articolo 65 della direttiva 2014/65/UE.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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