Art. 8 · Informazioni aggiuntive per le sedi di esecuzione basate sulle richieste di quotazione

Art. 8

Informazioni aggiuntive per le sedi di esecuzione basate sulle richieste di quotazione

In vigore dal 8 giu 2016
Informazioni aggiuntive per le sedi di esecuzione basate sulle richieste di quotazione Le sedi di negoziazione e gli internalizzatori sistematici che operano nel quadro di un sistema di negoziazione con richiesta di quotazione o di un sistema di negoziazione di altro tipo per i quali le informazioni sono disponibili, pubblicano, per ciascun segmento di mercato che gestiscono e per ciascuno strumento finanziario soggetto all'obbligo di negoziazione di cui agli articoli 23 e 28 del regolamento (UE) n. 600/2014, le informazioni aggiuntive di cui al paragrafo 1, terzo comma, del presente articolo, per ogni giorno di negoziazione. Le sedi di esecuzione che operano nel quadro di un sistema di negoziazione con richiesta di quotazione o di un sistema di negoziazione di altro tipo per i quali le informazioni sono disponibili, pubblicano, per ciascun segmento di mercato che gestiscono e per ciascuno strumento finanziario non soggetto all'obbligo di negoziazione di cui agli articoli 23 e 28 del regolamento (UE) n. 600/2014, le informazioni aggiuntive di cui al paragrafo 1, terzo comma, del presente articolo, per ogni giorno di negoziazione. Le seguenti informazioni sono pubblicate nel formato di cui alla tabella 9 dell'allegato: a) tempo medio e tempo mediano trascorso tra l'accettazione della quotazione e l'esecuzione, per tutte le operazioni relative allo strumento finanziario, e b) tempo medio e tempo mediano trascorso tra la richiesta di quotazione e la fornitura delle quotazioni corrispondenti, per tutte le quotazioni relative allo strumento finanziario.
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