Art. 6 · Probabilità dell'esecuzione

Art. 6

Probabilità dell'esecuzione

In vigore dal 8 giu 2016
Probabilità dell'esecuzione Le sedi di negoziazione e gli internalizzatori sistematici pubblicano per ciascun segmento di mercato che gestiscono e per ciascuno strumento finanziario soggetto all'obbligo di negoziazione di cui agli articoli 23 e 28 del regolamento (UE) n. 600/2014 le informazioni di cui al terzo comma del presente articolo in merito alla probabilità dell'esecuzione per ogni giorno di negoziazione. Le sedi di esecuzione pubblicano per ciascun segmento di mercato che gestiscono e per ciascuno strumento finanziario non soggetto all'obbligo di negoziazione di cui agli articoli 23 e 28 del regolamento (UE) n. 600/2014 le informazioni di cui al terzo comma del presente articolo in merito alla probabilità dell'esecuzione per ogni giorno di negoziazione. Le seguenti informazioni sono pubblicate nel formato di cui alla tabella 6 dell'allegato: a) numero di ordini o di richieste di quotazione ricevuti; b) numero e valore delle operazioni eseguite, se ne sono state eseguite più di una; c) numero di ordini o di richieste di quotazione ricevuti che sono stati cancellati o ritirati, ad esclusione degli ordini passivi accompagnati dall'istruzione di scadenza o di cancellazione alla fine del giorno; d) numero di ordini o di richieste di quotazione ricevuti che sono stati modificati in quella data; e) dimensione mediana delle operazioni in quella data, se ne sono state eseguite più di una; f) dimensione mediana di tutti gli ordini e di tutte le richieste di quotazione in quella data, se sono stati ricevuti più di un ordine o più di una richiesta di quotazione; g) numero dei market maker designati.
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