Art. 4
Accesso al mercato
In vigore dal 8 giu 2016
Accesso al mercato
1. Sono soppressi i dazi all'importazione su tutti i prodotti compresi nei capitoli da 1 a 97, a eccezione del capitolo 93, del Sistema armonizzato originari delle regioni o degli Stati elencati nell'allegato I. La soppressione è soggetta ai meccanismi generali di salvaguardia di cui agli articoli da 9 a 20.
2. Per i prodotti del capitolo 93 del Sistema armonizzato originari delle regioni o degli Stati elencati nell'allegato I, continuano a essere applicati i dazi della nazione più favorita in vigore.
3. Il paragrafo 1 non si applica ai prodotti originari del Sudafrica. Questi prodotti sono soggetti alle pertinenti disposizioni dell'ASSC. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' per aggiungere al presente regolamento un allegato in cui è stabilito il regime applicabile ai prodotti originari del Sudafrica una volta sostituite le disposizioni commerciali dell'ASSC dalle corrispondenti disposizioni di un accordo che istituisce, o porta a istituire, un APE.
4. Il paragrafo 1 non si applica ai prodotti di cui alla voce tariffaria 0803 00 19 originari delle regioni o degli Stati elencati nell'allegato I e immessi in libera pratica nelle regioni ultraperiferiche dell'Unione fino al 1o gennaio 2018. Il paragrafo 1 del presente articolo e l' non si applicano ai prodotti di cui alla voce tariffaria 1701 originari delle regioni o degli Stati elencati nell'allegato I e immessi in libera pratica nei dipartimenti francesi d'oltremare fino al 1o gennaio 2018. Tali periodi sono prorogati fino al 1o gennaio 2028, salvo diverse disposizioni convenute tra le Parti degli accordi corrispondenti. La Commissione pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea che informa le parti interessate del cessare degli effetti di questa disposizione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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