Art. 21 · Adeguamento agli sviluppi tecnici

Art. 21

Adeguamento agli sviluppi tecnici

In vigore dal 8 giu 2016
Adeguamento agli sviluppi tecnici Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all', riguardo alle modifiche tecniche dell' e degli articoli da 9 a 20 che potrebbero rendersi necessarie a motivo delle differenze tra il presente regolamento e gli accordi firmati con applicazione provvisoria o conclusi ai sensi dell'articolo 218 TFUE con le regioni o gli Stati elencati nell'allegato I.
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