Art. 20 · Misure eccezionali con applicazione territoriale limitata

Art. 20

Misure eccezionali con applicazione territoriale limitata

In vigore dal 8 giu 2016
Misure eccezionali con applicazione territoriale limitata Quando le condizioni previste per l'adozione di misure di salvaguardia risultano sussistere in uno o più Stati membri, la Commissione, dopo avere esaminato le soluzioni alternative, può autorizzare, a titolo eccezionale, l'applicazione di misure di sorveglianza o di salvaguardia ristrette allo Stato membro o agli Stati membri interessati, se considera che misure applicate a questo livello siano più appropriate di misure applicate all'intera Unione. Tali misure devono avere una durata strettamente limitata e, per quanto possibile, non devono perturbare il funzionamento del mercato interno.
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