Art. 19 · Procedura di comitato

Art. 19

Procedura di comitato

In vigore dal 8 giu 2016
Procedura di comitato 1.   Ai fini degli del presente regolamento, la Commissione è assistita dal comitato per le misure di salvaguardia istituito dall', paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/478 del Parlamento europeo e del Consiglio (11). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. 2.   Ai fini degli del presente regolamento e ai fini dell', paragrafi 11 e 13, e dell'articolo 36, paragrafo 4, dell'allegato II del presente regolamento, la Commissione è assistita dal comitato del codice doganale istituito dall'articolo 285, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (12). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. 3.   Ai fini degli del presente regolamento, la Commissione è assistita dal comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli, istituito dall'articolo 229, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (13). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. 4.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l' del regolamento (UE) n. 182/2011. 5.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l' del regolamento (UE) n. 182/2011. 6.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l' del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con l' dello stesso.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2016:1076:oj#art-19