Art. 18 · Misure di sorveglianza

Art. 18

Misure di sorveglianza

In vigore dal 8 giu 2016
Misure di sorveglianza 1.   Quando l'andamento delle importazioni di un prodotto originario di uno Stato ACP è tale che tali importazioni potrebbero causare una delle circostanze di cui all', le importazioni di tale prodotto possono essere sottoposte a una sorveglianza unionale preliminare. 2.   La decisione di istituire misure di sorveglianza è adottata dalla Commissione secondo la procedura consultiva di cui all', paragrafo 4. 3.   Le misure di sorveglianza hanno una durata limitata. Salvo diverse disposizioni, la loro validità scade alla fine del secondo semestre successivo a quello nel quale sono state introdotte. 4.   Se necessario, le misure di sorveglianza possono essere ristrette al territorio di una o più regioni ultraperiferiche dell'Unione. 5.   La decisione di adottare misure di sorveglianza è immediatamente comunicata all'organismo istituzionale competente stabilito negli accordi corrispondenti in forza dei quali una regione o uno Stato sono inclusi nell'allegato I.
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