Art. 17 · Durata e riesame delle misure di salvaguardia

Art. 17

Durata e riesame delle misure di salvaguardia

In vigore dal 8 giu 2016
Durata e riesame delle misure di salvaguardia 1.   Le misure di salvaguardia restano in vigore soltanto per il periodo di tempo necessario per prevenire o porre rimedio al pregiudizio grave o alle perturbazioni. Tale periodo, inclusa la durata delle misure provvisorie, non è superiore a due anni, salvo proroghe ai sensi del paragrafo 2. Se la misura è ristretta a una o più delle regioni ultraperiferiche dell'Unione, il periodo di applicazione non è superiore a quattro anni. 2.   La durata iniziale di una misura di salvaguardia può essere eccezionalmente prorogata purché sia stato stabilito che la misura di salvaguardia continua a essere necessaria per prevenire o porre rimedio a un pregiudizio grave o a perturbazioni. 3.   Le proroghe sono adottate secondo le procedure di cui al presente regolamento applicabili alle inchieste utilizzando le stesse procedure applicate per le misure iniziali. La durata totale di una misura di salvaguardia non può superare i quattro anni, misure provvisorie comprese. Nel caso di una misura ristretta a una o più regioni ultraperiferiche dell'Unione, tale durata massima è portata a otto anni. 4.   Se la sua durata è superiore a un anno, la misura di salvaguardia è liberalizzata gradualmente a intervalli regolari nel corso del periodo d'applicazione, comprese le proroghe. Consultazioni con la regione o lo Stato interessato si svolgono periodicamente nelle sedi istituzionali adeguate istituite coonformemente ai pertinenti accordi al fine di stabilire un calendario per la soppressione delle misure di salvaguardia non appena le circostanze lo permettono.
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